Sei Ryu Dojo


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Statuto

STATUTO


TITOLO I° - norme generali


ARTICOLO 1 — costituzione.
È costituita l’associazione sportiva dilettantistica “SEI RYU DOJO”, di seguito semplicemente associazione.

ARTICOLO 2 — Sede e durata.
L’associazione ha sede in Alassio, regione Luvarì n. 33, e ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 — Oggetto.
L’associazione si propone lo studio e la diffusione della cultura e delle tradizioni orientali, in particolare giapponese, inclusi i loro rapporti con la cultura occidentale attraverso attività sportive dilettantistiche, attività culturali e ricreative.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale potrà:
a) Promuovere iniziative di ricerca, studio, diffusione e tutela del patrimonio di conoscenze relativo alle culture orientali, in tutti i campi della conoscenza nonché svolgere ogni tipo di attività ad esse correlato;
b) Organizzare attività didattiche e sportive dilettantistiche, conferenze, seminari, convegni, dibattiti, corsi teorico-pratici ed eventi e/o manifestazioni di ogni genere;
c) Svolgere attività editoriali connesse ai campi d’interesse dell’associazione;
d) Partecipare, aderire, affiliarsi ad ogni altro ente, associazione od organizzazione in genere, a carattere sia locale che nazionale o internazionale accettandone le norme e conformandosi ai relativi regolamenti e direttive;
e) Gestire impianti e strutture di ogni genere, anche di terzi, svolgendo attività anche non direttamente connesse.
L’associazione non persegue scopi di lucro ed i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in modo indiretto; l’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali dell’associazione.

TITOLO II° - Soci ed Organi dell’Associazione


ARTICOLO 4 — Soci.
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e gli enti, anche non riconosciuti.
L’iscrizione dei nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio.
Sono previste le seguenti categorie di iscritti:
A. Soci. Sono i sottoscrittori del presente atto e coloro che entrano a far parte dell’associazione accettandone lo Statuto successivamente alla sua costituzione, avendone fatto richiesta ed essendo stati accettati dal Consiglio.
B. Soci onorari. Sono le persone che, pur non partecipando alle attività dell’associazione la sostengono economicamente con donazioni o prestiti di denaro, beni o servizi. Essi non hanno diritto di voto nell’Assemblea e non sono obbligati al pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 5 — Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci, sottoscrivendo la domanda di associazione assumono l’obbligo di rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento dell’associazione, nonché tutte le decisioni adottate dagli organi dell’associazione.
I soci partecipano alle attività dell’associazione nei modi previsti dal Regolamento o stabiliti dagli organi dell’associazione, hanno libertà d’accesso al dojo nel rispetto delle attività in corso e secondo le modalità stabilite.
I soci hanno l’obbligo del versamento delle quote associative e dei contributi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
I soci minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere chiamati a far parte del Consiglio.

ARTICOLO 6 — Perdita e sospensione della qualità di socio.
La qualità di socio si perde nei casi di:
1. dimissioni, consentite ad ogni socio in qualunque momento, da comunicare al Consiglio;
2. espulsione, deliberata dal Consiglio per gravi motivi e previo invito a fornire spiegazioni o chiarimenti dell’interessato;
3. morosità, dichiarata dal Consiglio, nel pagamento delle quote associative o dei contributi;
4. morte.
La perdita della qualità di socio non dà diritto a restituzione di quote e contributi versati, né può essere vantato dal membro uscente alcun diritto sul fondo comune.
Nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3, la qualità di socio può essere sospesa dal Consiglio sia in sostituzione della sanzione della perdita della qualità di socio, sia nelle more dell’adozione della sanzione del Consiglio.

Articolo 7 — Organi sociali.
Gli organi dell’associazione sono:
l’Assemblea;
il Consiglio;
il Presidente.
Tutte le cariche sono elettive, volontarie e gratuite. La rappresentanza legale dell’associazione spetta al Presidente e può essere da lui delegata a persona di sua fiducia.

Articolo 8 — L’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, nonché ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta mediante comunicazione verbale e avviso scritto, affisso nei locali del dojo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso di convocazione deve recare l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione, e l’indicazione dell’ordine del giorno posto in discussione.
L’eventuale seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima ma non oltre sette giorni dalla stessa.
L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Hanno diritto di voto nell’assemblea i soci in regola con i versamenti associativi. E’ ammesso l’intervento ed il voto per delega scritta.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o da un membro del Consiglio da lui designato in sua sostituzione. Il Presidente nomina un segretario dell’assemblea.
L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti; in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la presenza dei soci aventi diritto di voto.
Le deliberazioni dell’assemblea sono comunicate ai soci mediante affissione nel dojo ed in ogni altra forma idonea a tal fine.

Articolo 9 — Compiti dell’Assemblea.
L’assemblea delibera in merito alle seguenti materie:
i. approvazione del bilancio;
ii. modifiche statutarie;
iii. indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
iv. nomina del Consiglio;
v. acquisizioni e alienazioni immobiliari;
vi. accettazione di donazioni non di modico valore e di lasciti testamentari, col vincolo di destinare i beni così ricevuti al conseguimento degli scopi dell’associazione;
vii. ogni altro compito demandato espressamente all’assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 10 — Il Consiglio.
L’associazione è governata da un Consiglio, composto da tre soci effettivi e due soci supplenti nominati dall’Assemblea tra i soci. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio resta in carica tre anni ed è rieleggibile, i consiglieri possono essere revocati dall’Assemblea.
I consiglieri non hanno diritto a compenso per svolgere le loro funzioni.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua sostituzione, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio delibera validamente a maggioranza, in presenza del 60% dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio sono comunicate ai soci mediante affissione nel dojo.

Articolo 11 — Compiti del Consiglio.
Il Consiglio esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli scopi dell’associazione, svolge tutti i compiti e le funzioni previsti dallo Statuto e non attribuiti espressamente all’assemblea.
Il Consiglio, altresì:
a) delibera l’ammissione dei nuovi associati, secondo le norme del Regolamento;
b) nomina i membri della Segreteria;
c) delibera sulle attività dell’associazione;
d) approva il regolamento dell’associazione e le sue modifiche, nel rispetto dei criteri e indirizzi generali stabiliti dall’Assemblea;
e) autorizza il Presidente a compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
f) vigila sullo svolgimento delle attività dell’associazione e sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, adottando quando opportuno le sanzioni meglio ritenute;
g) propone all’Assemblea il bilancio per la sua approvazione;
h) stabilisce l’entità dei versamenti obbligatori per la partecipazione alle attività dell’associazione;
i) delibera l’eventuale assunzione di collaboratori e dipendenti, fissandone il relativo compenso.

Articolo 12 — Il Presidente.
Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale dell’associazione e sta in giudizio per essa; la capacità di stare in giudizio e di rappresentare l’associazione di fronte a terzi può essere con atto scritto delegata dal Presidente a persona di sua fiducia.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente del Consiglio può altresì conferire deleghe a soci od associati per il compimento di specifici atti e per l’esercizio di specifiche funzioni.
In caso di sua assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Presidente medesimo con proprio atto all’inizio di ogni anno accademico.

Articolo 13 — Fondo comune.
Il fondo dell’associazione è costituito da:
1. beni di proprietà dell’associazione o nella sua disponibilità;
2. attività finanziarie, crediti, disponibilità liquide;
3. le entrate dell’associazione, costituite dalle quote associative annuali e dai contributi dei Soci, nonché ogni altro contributo, donazione od elargizione in denaro ricevuto dall’associazione.
Finché dura l’Associazione i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea decide come vada devoluto l’eventuale avanzo ai sensi dell’art.17.

Articolo 14 — Esercizio finanziario e bilancio.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 15 — Modifiche statutarie.
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea a maggioranza, in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.

Articolo 16 — Regolamento.
Le disposizioni applicative del presente statuto e di funzionamento dell’associazione possono essere stabilite da un Regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Articolo 17 — Scioglimento e liquidazione.
L’associazione può essere sciolta dall’assemblea con deliberazione riportante il voto favorevole della maggioranza, con almeno i tre quinti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.
Qualora sia necessario ovvero ritenuto opportuno, l’assemblea stabilisce le norme per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri.
L’eventuale avanzo dovrà devolversi secondo le finalità istituzionali dell’associazione.

Articolo 18 — Disposizioni transitorie e finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa vigente.


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